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Associazione Riaprire i Navigli



  • 16 giugno 2005 - S. 3496 - Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di svolgimento dei referendum abrogativi per consentirne la coincidenza con le elezioni amministrative e politiche

    d’iniziativa dei senatori BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, MARINI, CORTIANA, DATO, DEL PENNINO, DONATI, MACONI, MALABARBA, MASSUCCO, MURINEDDU, PETERLINI, RIPAMONTI e TURCI

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    Onorevoli Senatori. – Da più di trenta anni gli italiani sono stati chiamati diverse volte, attraverso i referendum, ad esprimersi su questioni fondamentali riguardanti la vita politica, economica e sociale e su materie importanti riguardanti i diritti civili e le libertà. Alcuni di questi referendum hanno inciso profondamente nella nostra società e hanno cambiato il corso della storia.

    Da alcuni anni assistiamo ad una crisi dell’istituto del referendum e della sua credibilità, manifestatasi con la difficoltà di raggiungere il quorum e quindi di garantirne la validità. Nel ribadire il valore del referendum come strumento essenziale per rafforzare la partecipazione diretta del cittadino nella formazione del processo legislativo, è fondamentale evitare che i esso venga svuotato del loro valore o, possibilità ancora peggiore, che cada progressivamente in disuso.
    Gran parte del dibattito è da tempo concentrato sul problema del quorum, del numero delle firme necessario per indire i referendum e più specificatamente sulla possibilità di far coincidere la data dello svolgimento del referendum con quella delle elezioni amministrative e politiche.
    La scelta di abbinare tali date può rappresentare un incentivo importante alla partecipazione al voto e può favorire reciprocamente sia l’esercizio della democrazia rappresentativa sia quello della democrazia diretta, rafforzando il ruolo attivo della sovranità popolare. D’altra parte è necessario ricordare come l’abbinamento delle due date consentirebbe la riduzione delle spese.
    Le riserve che avevano impedito in passato di far coincidere le elezioni degli organismi rappresentativi con i referendum, si devono considerare superate dalla maturità del corpo elettorale e dalla abitudine ormai consolidata al voto.
    Il presente disegno di legge, non interviene, come è naturale che sia, sulle parti che implicherebbero modifiche costituzionali, ma propone, attraverso la modifica dell’articolo 34, secondo comma, e l’abrogazione dell’articolo 31 e del terzo comma dell’articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l’abbinamento dello svolgimento dei referendum abrogativi con le elezioni comunali, provinciali, regionali, politiche ed europee.


    DISEGNO DI LEGGE

    Art. 1.

    1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) l’articolo 31 è abrogato;

    b) all’articolo 34:

    1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
    «Se nel corso dello stesso anno debbano svolgersi le elezioni comunali, provinciali, regionali, europee o politiche, la data di convocazione degli elettori dovrà coincidere con quella delle elezioni medesime, anche in deroga al primo comma»;
    2) il terzo comma è abrogato.

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